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Sez. U, Sentenza n. 605 del 01/09/1999 (Rv. 529544 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Sentenza che statuisce sulla giurisdizione e sul merito - Giudicato esterno - Idoneità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529544-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

Le sentenze dei giudici ordinari di merito sono suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata sulla giurisdizione quando in esse la statuizione, seppur implicita, sulla giurisdizione, si coniughi ad una pronuncia di merito; ne consegue che il passaggio in giudicato di una pronuncia del giudice ordinario sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto di lavoro estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che sia stata oggetto o meno di esplicita declaratoria, e pertanto osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti riguardanti domande aventi titolo nel medesimo rapporto (nella specie la S.C. ha affermato l'incontestabilità, nel giudizio d'impugnazione del licenziamento, della giurisdizione del giudice ordinario implicitamente ritenuta in una precedente sentenza passata in giudicato che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la PA).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)