Sez. L, Sentenza n. 2281 del 06/06/1975 (Rv. 376106 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - NUOVA DISCIPLINA - LIMITI DI APPLICABILITA - RAPPORTI DI LAVORO ESAURITI - APPLICABILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - NUOVA DISCIPLINA - LIMITI DI APPLICABILITA - RAPPORTI DI LAVORO ESAURITI - APPLICABILITA.*
L'art 429 cod proc civ, nel nuovo testo modificato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973, n 533, nel prevedere la rivalutazione dei crediti di lavoro, ha introdotto nell'ordinamento una nuova ipotesi di fatto illecito, caratterizzato da un'unica fattispecie complessa che comprende il momento di maturazione del credito, quello della svalutazione e quello della liquidazione ed esclude ogni Rilevanza della colpa del datore di lavoro inadempiente. Pertanto, la nuova disciplina, in considerazione delle finalita perseguite dal legislatore, deve ritenersi applicabile anche ai crediti di lavoro dipendenti da rapporti gia esauriti alla data della sua entrata in vigore, non operando nella specie il principio generale che limita la immediata operativita della nuova legge ai soli effetti dei rapporti non ancora esauriti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)