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Sez. L, Sentenza n. 3788 del 22/10/1976 (Rv. 382486 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - NUOVA NORMATIVA - APPLICABILITA IMMEDIATA EX OFFICIO AI GIUDIZI IN CORSO - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RIVALUTAZIONE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE DI APPELLO SUBITO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382486-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - NUOVA NORMATIVA - APPLICABILITA IMMEDIATA EX OFFICIO AI GIUDIZI IN CORSO - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RIVALUTAZIONE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE DI APPELLO SUBITO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La rivalutazione dei crediti di lavoro, introdotta dagli artt 429 terzo comma, cod proc civ e 150 disp att cod proc civ (nuovo testo) si applica anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge citata e pur se attinenti al pagamento di crediti dipendenti da rapporti di lavoro gia esauriti alla stessa data, poiche le citate norme, nell'attribuire alla svalutazione monetaria diretta Rilevanza causale di danno presunto, ha separato questa ipotesi di ritardato adempimento dalle altre ipotesi normalmente tutelabili mediante ricorso all'art 1224 cod civ, attraendo il momento di maturazione del credito, della svalutazione e della sua liquidazione in una 'fattispecie complessà, entro la quale non vi e piu posto per la mora, col risultato di realizzare la completa equiparazione al fatto illecito del ritardato soddisfacimento del credito di lavoro. Ne consegue che la proposizione della domanda di rivalutazione del credito di lavoro, nella comparsa conclusionale di appello, immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge n 533 del 1973 non costituisce una domanda nuova di risarcimento del danno ai sensi dell'art 1224 cod civ preclusa dall'art 437 cod proc civ (nuovo testo), bensi una Forma di sollecitazione nei confronti del giudice perche operi quella liquidazione del maggior danno rientrante nella gia esaminata 'fattispecie complessà considerata dall'art 429, terzo comma, cod proc civ ed alla quale il giudice stesso e tenuto ex officio, senza l'osservanza del principio espresso dall'art 99 cod proc civ. (Conf 1818/76; (Conf 1557/76; (Conf 2322/75, mass n 376169; (Conf 2281/75, mass n 376106; (Conf 495/75, mass n 373794; (Conf 1225/74, mass n 369283).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)