Sez. 1, Sentenza n. 4911 del 10/08/1988 (Rv. 459730 - 01)
CACCIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE - OBBLIGAZIONE DIRETTA DELLO ASSICURATORE VERSO IL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE - CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE DA PARTE DEL CACCIATORE DANNEGGIANTE - AMMISSIBILITÀ - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DELLO ASSICURATORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
CACCIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE - OBBLIGAZIONE DIRETTA DELLO ASSICURATORE VERSO IL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE - CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE DA PARTE DEL CACCIATORE DANNEGGIANTE - AMMISSIBILITÀ - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DELLO ASSICURATORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
In tema di responsabilità civile per i danni provocati a terzi nell'Esercizio della caccia, la legge 2 agosto 1967 n. 799, pur facendo Obbligo al cacciatore di assicurarsi, non prevede una obbligazione diretta dell'assicuratore verso il danneggiato, come per la responsabilità civile da circolazione stradale, sicché l'assicuratore può essere chiamato in garanzia soltanto dal cacciatore danneggiante e quindi tenuto a rimborsare quanto costui sia stato condannato a pagare oltre il massimale a seguito di rivalutazione della somma dovuta per risarcimento del danno, solo ove si accerti che il ritardo con il quale si è pervenuti alla liquidazione del danno è dipeso dal comportamento dell'assicuratore stesso che, assunta la gestione della causa, abbia poi violato il dovere di diligenza imposto dall'art. 1176 cod. civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Legge 02/08/1967 num. 799 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)