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Sez. 3 - , Ordinanza n. 18939 del 31/07/2017 (Rv. 645373 - 01)

CACCIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE | Incidente di caccia - "Mala gestio" cd. impropria - Configurabilità - Fondamento e conseguenze.
Stato
decisa il 2017-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645373-01

CACCIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

In tema di responsabilità civile per i danni provocati a terzi nell’esercizio della caccia, è configurabile la “mala gestio” cd. impropria (id est: responsabilità da colpevole inerzia) dell’assicuratore che ritardi colposamente il pagamento in favore del danneggiato, stante la previsione, ai sensi dell’art. 12, comma 10, della l. n. 157 del 1992, dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, il quale, pertanto, decorso il termine di legge dalla richiesta di liquidazione, deve ritenersi in mora ed è tenuto a corrispondere al danneggiato interessi e rivalutazione sulla somma dovuta, anche oltre il massimale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)