Sez. 5, Sentenza n. 45911 del 04/10/2005 Ud. (dep. 19/12/2005) Rv. 233040 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Legittimazione della parte civile ad impugnare una sentenza di secondo grado dichiarativa di nullità della sentenza di primo grado - Esclusione.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
Non sussiste la legittimazione della parte civile a proporre impugnazione avverso la sentenza con cui il giudice di appello dichiari la nullità della sentenza di primo grado, in quanto tale decisione non rientra nel novero delle sentenze per le quali è tassativamente consentita l'impugnazione della parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., e cioè i capi della sentenza di condanna concernenti l'azione civile e la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio ai soli effetti della responsabilità civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)