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Sez. 6, Sentenza n. 24081 del 17/05/2001 Ud. (dep. 13/06/2001) Rv. 219632 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI | Sentenza in materia di competenza - Impugnazione della parte civile - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219632-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI

Dev'essere dichiarato inammissibile il ricorso avanti la Corte di cassazione presentato dalla parte civile avverso la sentenza con cui la Corte di appello dichiara la nullità della sentenza di primo grado e individua il diverso giudice competente, atteso che tale decisione non rientra fra quelle per le quali l'art.576 cod.proc.pen. consente alla parte civile di proporre impugnazione, e che anche in simile ipotesi opera il principio generale, fissato dall'art.568, comma 3, cod.proc.pen., secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto alla persona cui la legge espressamente lo conferisce.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)