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Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 30/06/1965 (Rv. 312588 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - ERRATA INDICAZIONE DEL CONVENUTO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1965-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312588-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - ERRATA INDICAZIONE DEL CONVENUTO - EFFETTI.*

L'errore circa l'indicazione della parte chiamata in giudizio non produce la nullita della citazione, se dal complesso dell'atto sia possibile rilevare l'errore e identificare con certezza la parte medesima. Il convincimento del giudice di merito, il quale, attraverso la valutazione complessiva dell'atto, esclude l'incertezza circa l'identificazione della parte citata, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. (Conf. 854/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)