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Sez. 1, Sentenza n. 4259 del 06/10/1977 (Rv. 387891 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - ERRONEA INDICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387891-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - ERRONEA INDICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'errore circa l'indicazione della persona chiamata in giudizio non produce la nullita della citazione quando, dal complesso dell'atto, sia possibile rilevare l'errore e identificare con certezza la parte medesima. Il convincimento del giudice del merito, il quale, attraverso la valutazione complessiva dell'atto, esclude l'incertezza circa l'identificazione della parte citata, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1370/65, mass n 312588).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)