diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15885 del 14/08/2004 (Rv. 575724 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Contributi dovuti alla Cassa di previdenza per i sanitari - Imprescrittibilità del relativo credito - Esclusione - Fondamento - Termine di prescrizione applicabile.
Stato
decisa il 2004-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575724-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

Il credito relativo ai contributi dovuti alla Cassa di previdenza per i sanitari (amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, cui è subentrato l'INPDAP) è soggetto a prescrizione (quinquennale, ex art. 2948 cod. civ.), in base al principio generale sancito dall'art. 2934 cod. civ. secondo cui ogni diritto si estingue per prescrizione, senza che una eccezione a tale principio possa evincersi dalla possibilità (riconosciuta dall'art. 40 della legge n. 1035 del 1939) di regolarizzazione contributiva senza limiti di tempo, la quale comporta che, così come non può essere opposta la prescrizione al debitore che intenda eseguire i versamenti, allo stesso modo la pretesa del creditore al pagamento (che pure può essere avanzata in ogni tempo) è suscettibile di essere paralizzata dall'eccezione di prescrizione dell'obbligato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 11/04/1955 num. 379 art. 34, Legge 06/07/1939 num. 1035 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)