Sez. 3, Sentenza n. 1387 del 09/02/1988 (Rv. 457521 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO SOGGETTO AL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - SUSCETTIBILITÀ DI ESSERE OGGETTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA AGRARIA - FATTISPECIE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO SOGGETTO AL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - SUSCETTIBILITÀ DI ESSERE OGGETTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA AGRARIA - FATTISPECIE.*
L'oggetto del diritto di prelazione e di riscatto agrari spettante al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti ai sensi degli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7, comma secondo, n. 2 della legge n. 817 del 1971, deve essere "un fondo rustico", definito non in funzione di una determinata estensione o misura minima dello stesso, ma della suscettibilità di essere oggetto di attività produttiva agraria. (nella specie, alla stregua del citato principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva negato tale qualificazione ad un cortile adiacente a due vani rurali ristrutturabili come luogo di villeggiatura). (V 969/80, mass n 404406).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)