Sez. 3, Sentenza n. 969 del 11/02/1980 (Rv. 404406 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDI SOGGETTI AL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - NOZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDI SOGGETTI AL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - NOZIONE.*
I 'fondì soggetti al diritto di prelazione e di riscatto agrari, a norma dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 e dell'art 7 della legge 14 agosto 1971 n 817, non sono legislativamente definiti ne in funzione di una unita di misura minima ne in base a particolari caratteristiche del terreno. Nel termine 'fondò, pertanto, attesa la finalita della legge, diretta a favorire la formazione della piccola proprieta contadina, rientra, oltre l'unita poderale, intesa come complesso unitario di terreno e casa assicurante il mantenimento di una famiglia colonica, anche l'estensione di terreno che abbia una propria autonoma coltivazione in relazione alla situazione di fatto protrattasi nel tempo. (Conf 126/74, mass n 367694, nella seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)