Sez. 2, Sentenza n. 17331 del 24/06/2024 (Rv. 671710-01)
BENI - FRUTTI - IN GENERE | Spese di produzione e raccolto - Rimborsabilità - Limiti.
BENI - FRUTTI - IN GENERE
L'art. 821, comma 2, c.c., va interpretato nel senso che che chi ha sostenuto spese per la produzione e il raccolto può chiedere, a colui che fa propri i frutti, il rimborso delle sole spese a tal fine indispensabili e necessarie e non di tutte quelle affrontate, ancorché superiori a quelle che ordinariamente si incontrano.
Cod. Civ. art. 821 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)