Sez. 2, Sentenza n. 16700 del 11/08/2015 (Rv. 636399 - 01)
BENI - FRUTTI - IN GENERE | Restituzione dei frutti - Deduzione delle spese di produzione - Necessità di apposita domanda giudiziale - Esclusione - Fondamento.
BENI - FRUTTI - IN GENERE
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, comma 2, e 1149 c.c., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente può dedurle senza necessità di proporre apposita domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 821, Cod. Civ. art. 1149, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)