Sez. L, Sentenza n. 2946 del 22/07/1976 (Rv. 381702 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU PARTI - CONSEGNA DI COPIE PER CIASCUNA PARTE - NECESSITA - LIMITI - PARTE PROCURATORE NEGOZIALE DI ALTRE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU PARTI - CONSEGNA DI COPIE PER CIASCUNA PARTE - NECESSITA - LIMITI - PARTE PROCURATORE NEGOZIALE DI ALTRE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - SUFFICIENZA.*
Il principio in base al quale l'atto di impugnazione deve essere notificato, al procuratore ad litem di piu parti, con la consegna di tante copie quante sono le parti medesime, verificandosi, in difetto, inesistenza della notificazione, non opera nel diverso caso in cui una parte stia in giudizio anche in rappresentanza di altri soggetti, in forza di procura ad negotia. In tale ipotesi, la notificazione e validamente eseguita con la consegna di unica copia. (Conf 1388/73, mass n 364053).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)