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Sez. 1, Sentenza n. 1388 del 16/05/1973 (Rv. 364053 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - RAPPRESENTATE DA UN UNICO PROCURATORE AD NEGOTIA - CONSEGNA AL RAPPRESENTANTE DI COPIE IN NUMERO UGUALE A QUELLO DELLE PARTI RAPPRESENTATE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364053-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - RAPPRESENTATE DA UN UNICO PROCURATORE AD NEGOTIA - CONSEGNA AL RAPPRESENTANTE DI COPIE IN NUMERO UGUALE A QUELLO DELLE PARTI RAPPRESENTATE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Alla notificazione dell'atto di impugnazione in unica copia al rappresentante, sul piano sostanziale, di piu parti (nella specie, procuratore generale ad negotia), che si sia costituito in giudizio per i suoi rappresentati, non puo estendersi il principio secondo cui la notificazione dell'atto di impugnazione, mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiore rispetto alle parti alle quali l'atto stesso e destinato, importa l'inesistenza della notificazione in quanto tale principio vale soltanto nell'ipotesi di notificazione eseguita nei riguardi del procuratore legale domiciliatario, che rappresenta piu parti per mandato ad litem. (V 520'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)