Sez. 1, Sentenza n. 1388 del 16/05/1973 (Rv. 364053 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - RAPPRESENTATE DA UN UNICO PROCURATORE AD NEGOTIA - CONSEGNA AL RAPPRESENTANTE DI COPIE IN NUMERO UGUALE A QUELLO DELLE PARTI RAPPRESENTATE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - RAPPRESENTATE DA UN UNICO PROCURATORE AD NEGOTIA - CONSEGNA AL RAPPRESENTANTE DI COPIE IN NUMERO UGUALE A QUELLO DELLE PARTI RAPPRESENTATE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Alla notificazione dell'atto di impugnazione in unica copia al rappresentante, sul piano sostanziale, di piu parti (nella specie, procuratore generale ad negotia), che si sia costituito in giudizio per i suoi rappresentati, non puo estendersi il principio secondo cui la notificazione dell'atto di impugnazione, mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiore rispetto alle parti alle quali l'atto stesso e destinato, importa l'inesistenza della notificazione in quanto tale principio vale soltanto nell'ipotesi di notificazione eseguita nei riguardi del procuratore legale domiciliatario, che rappresenta piu parti per mandato ad litem. (V 520'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)