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Sez. L, Sentenza n. 198 del 15/01/1986 (Rv. 443842 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 102 DEL 19 GIUGNO 1981 - PORTATA - RIFERIMENTO ALL'AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL - CARATTERE ESCLUSIVO - ESTINZIONE ALL'AZIONE DEL LAVORATORE INFORTUNATO PER IL CONSEGUIMENTO DEL MAGGIOR DANNO RISPETTO A QUELLO TABELLARE LIQUIDATOGLI DALL'INAIL - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443842-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 102 DEL 19 GIUGNO 1981 - PORTATA - RIFERIMENTO ALL'AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL - CARATTERE ESCLUSIVO - ESTINZIONE ALL'AZIONE DEL LAVORATORE INFORTUNATO PER IL CONSEGUIMENTO DEL MAGGIOR DANNO RISPETTO A QUELLO TABELLARE LIQUIDATOGLI DALL'INAIL - ESCLUSIONE.*

La sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 19 giugno 1981 - che ha dichiarato l'illegittimità del quinto comma dell'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui non consente che l'accertamento del fatto-reato possa essere compiuto dal giudice civile, oltre che nei casi di morte dell'imputato, prescrizione e amnistia, anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro (o di un suo dipendente) si sia concluso con proscioglimento in Sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione - riguarda soltanto il caso dell'Azione di regresso dell'Inail e non estende il principio a tutti gli "interessati" indicati dalla citata norma e di conseguenza all'Azione del lavoratore infortunato per il conseguimento del maggior danno rispetto a quello, soltanto tabellare, liquidatogli dall'Inail. (V 1344/84, mass n 433469).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)