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Sez. L, Sentenza n. 1344 del 24/02/1984 (Rv. 433469 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI ALTRO LAVORATORE PROMOSSO IN ASSENZA DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO DEL FATTO REATO IN SEDE CIVILE - AMMISSIBILITÀ- SENTENZA N. 99 DEL 1973 E N. 55 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - INFLUENZA SULLA PRESCRIZIONE DELLE AZIONI DI REGRESSO, DI SURROGA E DIRETTA PROMOSSE DALL'INFORTUNATO O DAI SUOI AVENTI CAUSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433469-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI ALTRO LAVORATORE PROMOSSO IN ASSENZA DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO DEL FATTO REATO IN SEDE CIVILE - AMMISSIBILITÀ- SENTENZA N. 99 DEL 1973 E N. 55 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - INFLUENZA SULLA PRESCRIZIONE DELLE AZIONI DI REGRESSO, DI SURROGA E DIRETTA PROMOSSE DALL'INFORTUNATO O DAI SUOI AVENTI CAUSA - ESCLUSIONE.*

La parziale dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 27 e 29 cod. proc. pen. (sentenze n. 99 del 1973 e n. 55 del 1971 della Corte costituzionale, i cui principi sono stati ulteriormente specificati, relativamente all'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, con la sentenza n. 102 del 1981), che implica l'inefficacia della sentenza penale, nel giudizio civile per danni o in altri giudizi civili o amministrativi, riguardo ai terzi che si siano trovati nell'impossibilità giuridica o di fatto, di partecipare al relativo procedimento, non impedisce al giudice civile, in caso di giudicato penale di condanna formatosi, nel procedimento promosso a seguito di infortunio sul lavoro a carico di altro lavoratore, in assenza del datore di lavoro e non anche nei confronti di quest'ultimo, di procedere autonomamente all'accertamento del fatto reato, come presupposto della responsabilità del datore di lavoro, sia ai fini dell'Azione di regresso, ex artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e di surroga ex art. 1916 cod. civ. dell'i.N.A.I.L., sia ai fini di quella diretta promossa dallo infortunato o dai suoi aventi causa. La detta dichiarazione inoltre non influisce sul regime prescrizionale di tali azioni, rimanendo assoggettata quella di regresso al termine triennale di cui allo art. 112 del citato d.P.R., decorrenti dal giorno in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile, e quella diretta, con la quale si faccia valere la pronuncia di condanna generica contenuta nella medesima sentenza, alla prescrizione decennale propria dell'actio iudicati, la quale può estendersi anche al responsabile civile. (V 2465/81, mass n 413243; (V 3561/80, mass n 407414; (V 853/79, mass n 397026).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)