Sez. U, Sentenza n. 4489 del 28/07/1984 (Rv. 436383 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IMPROPONIBILITÀ ASSOLUTA DELLA DOMANDA - ESTREMI - DOMANDA DEL LAVORATORE SUBORDINATO RIVOLTA AD IMPUGNARE PER ILLEGITTIMITÀ IL LICENZIAMENTO - IMPROPONIBILITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IMPROPONIBILITÀ ASSOLUTA DELLA DOMANDA - ESTREMI - DOMANDA DEL LAVORATORE SUBORDINATO RIVOLTA AD IMPUGNARE PER ILLEGITTIMITÀ IL LICENZIAMENTO - IMPROPONIBILITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*
Una situazione d'improponibilità assoluta della domanda, che dà luogo al difetto di giurisdizione, ricorre quando la pretesa fatta valere in giudizio non sia riconducibile, nella sua stessa enunciazione, ad alcuna norma o principio dell'ordinamento, astrattamente idonei a tutelarla, e, pertanto, non può essere ravvisata con riguardo alla domanda del lavoratore subordinato, rivolta ad impugnare per illegittimità il licenziamento, trattandosi di istanza che trova riferimento nella disciplina dei licenziamenti di cui alle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, mentre ogni questione sulla concreta sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale disciplina spiega rilievo solo al diverso fine del fondamento nel merito della domanda medesima. (V 2497/82, mass n 420370; (V 4256/81, mass n 414931).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)