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Sez. U, Sentenza n. 5449 del 20/06/1987 (Rv. 454011 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'IMPROPONIBILITÀ ASSOLUTA DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO.*
Stato
decisa il 1987-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454011-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'IMPROPONIBILITÀ ASSOLUTA DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO.*

Nella controversia fra privati (nella specie in tema di interferenze fra emittenti televisive), le questioni attinenti alla insussistenza nell'ordinamento di una norma astrattamente idonea al riconoscimento ed alla tutelabilità della posizione soggettiva fatta valere in giudizio (cosiddetta improponibilità assoluta della domanda) attengono al merito, non alla Competenza giurisdizionale del giudice adito. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, che sia proposto per sollevare le suddette questioni. (contra 5365/84, mass n 437076; (contra 4489/84, mass n 436383; (contra 2497/82, mass n 420370).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)