Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 12/05/1983 Ud. (dep. 17/10/1983) Rv. 160722 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DI ESEGUIRE LE NOTIFICAZIONI IN DETTO LUOGO - NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 171 ULTIMO COMMA COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ DI RICERCHE O INDAGINI - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DI ESEGUIRE LE NOTIFICAZIONI IN DETTO LUOGO - NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 171 ULTIMO COMMA COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ DI RICERCHE O INDAGINI - ESCLUSIONE.*
L'ultimo comma dell'art. 171 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 534 del 1977, contiene la previsione della sopravvenuta impossibilità della notificazione, dovuta ad una situazione di fatto accertabile dall'ufficiale giudiziario procedente senza necessità di ricerche o indagini, le quali inevitabilmente vanificherebbero i motivi ispiratori della citata innovazione legislativa. Con detta innovazione, infatti, si sono voluti snellire i tempi del processo penale attraverso una più realistica Determinazione del congegno di notificazione, che è sempre stata causa di ritardi ed intralci.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)