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Sez. 5, Sentenza n. 8277 del 29/04/1986 Ud. (dep. 12/08/1986) Rv. 173580 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - MUTAMENTO - ALLONTANAMENTO CONSEGUENZIALE AGLI OBBLIGHI IMPOSTI COL PROVVEDIMENTO DI LIBERTÀ PROVVISORIA - ONERE DI COMUNICARE IL NUOVO DOMICILIO - SUSSISTENZA - OMESSA COMUNICAZIONE DEL NUOVO DOMICILIO - NOTIFICAZIONI NEI MODI DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 171 COD. PROC. PEN. - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173580-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - MUTAMENTO - ALLONTANAMENTO CONSEGUENZIALE AGLI OBBLIGHI IMPOSTI COL PROVVEDIMENTO DI LIBERTÀ PROVVISORIA - ONERE DI COMUNICARE IL NUOVO DOMICILIO - SUSSISTENZA - OMESSA COMUNICAZIONE DEL NUOVO DOMICILIO - NOTIFICAZIONI NEI MODI DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 171 COD. PROC. PEN. - LEGITTIMITÀ.*

Ai fini delle notificazioni l'imputato, in caso di mutamento del domicilio dichiarato, non è dispensato dall'osservanza dell'Onere, imposto dal quarto comma dell'art. 171 cod. proc. pen. di comunicare il nuovo domicilio all'autorità giudiziaria procedente nemmeno se il mutamento sia conseguente all'osservanza dell'Obbligo impostogli, connesso alla concessione della libertà provvisoria, di allontanarsi dal luogo ove detto domicilio trovasi. In tal caso, pertanto, se l'imputato omette di comunicare il nuovo domicilio, legittimamente le notificazioni sono effettuate a norma del quarto comma dell'art. 171 cod. proc. pen. mediante deposito nella cancelleria e avviso al difensore, senza necessità di previe ricerche. (V mass n 160722; (V mass n 160477).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)