Sez. 1, Sentenza n. 10208 del 16/05/2005 (Rv. 583763 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Prevista applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria e di sanzione amministrativa accessoria - Ricorso al Prefetto avverso il verbale di contestazione - Termine di cui all'art. 204 cod. str. - Osservanza - Necessità - Fondamento - Condizione di legittimità del provvedimento - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, qualora ad una violazione consegua l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di una sanzione amministrativa accessoria (nella specie, ordine di rimozione o di ripristino dello stato dei luoghi, per violazione dell'art. 21 del codice della strada), e nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso il verbale di contestazione, il Prefetto è tenuto ad emettere l'ordinanza-ingiunzione nel termine di cui all'art. 204 codice della strada - la cui osservanza costituisce requisito di legittimità del provvedimento - anche se l'art. 211, nel disciplinare il procedimento per la irrogazione della sanzione accessoria dell'ordine di rimozione o di ripristino dello stato dei luoghi non richiami detta disposizione, giacchè l'art. 204 è norma di carattere generale applicabile a tutti i casi in cui il codice della strada preveda l'applicazione di una sanzione pecuniaria, anche se dalla violazione consegua altresì di diritto l'applicazione di una sanzione accessoria.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 21, Cod. Strada art. 204, Cod. Strada art. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)