diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13220 del 10/09/2003 (Rv. 566725 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Ordinanza-ingiunzione - Emissione oltre il termine stabilito dall'art. 204 di detto codice - Inefficacia dell'atto - Esclusione - Annullabilità per violazione di legge - Configurabilità - Conseguenze. .
Stato
decisa il 2003-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566725-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Il rispetto da parte della p.a. del termine previsto dall'art. 204, comma 1, codice della strada, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dei precetti di detto codice, costituisce un requisito di validità del provvedimento, la cui inosservanza ne determina l'annullamento, se sia stata dedotta con l'opposizione, senza che la questione relativa alla sua asserita invalidità possa, per la prima volta, dedursi in sede di giudizio di cassazione, ivi operando la preclusione concernente le questioni che non abbiano formato oggetto dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Legge 24/11/1989 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1989 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)