Sez. L, Sentenza n. 22792 del 07/10/2013 (Rv. 628531 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Rinvio a tutti gli atti dei precedenti gradi del processo - Mediante allegazione o mera riproduzione - Sufficienza - Esclusione - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Il ricorso per cassazione in cui l'esposizione dei fatti processuali che precedono i motivi del ricorso ed il ricorso medesimo si limitino a richiamare - anche attraverso la loro allegazione o mediante la mera riproduzione - tutti indistintamente gli atti dei precedenti gradi del processo, ivi compresi quelli formatisi nel suo corso come i verbali d'udienza, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non rispondendo al requisito della specificità che deve caratterizzare ogni impugnazione ed ogni suo motivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)