diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17447 del 12/10/2012 (Rv. 624008 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Riproduzione integrale degli atti di causa giustapposti con mere proposizioni di collegamento - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624008-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

Il ricorso per cassazione, confezionato mediante la riproduzione degli atti dei pregressi gradi di giudizio e dei documenti ivi prodotti con procedimento fotografico o similare e la giustapposizione degli stessi con mere proposizioni di collegamento, è inammissibile per violazione del criterio di autosufficienza, in quanto detta modalità grafica viola il precetto dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che impone l'esposizione sommaria dei fatti di causa, e grava la Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, impedendo l'agevole comprensione della questione controversa, nonché rimettendo alla discrezionale valutazione della stessa la verifica del contenuto degli atti del processo; né l'indicata forma espositiva può essere giustificata dall'esigenza di consentire la verifica degli atti, poiché questa attiene ad una fase successiva e può essere assolta attraverso l'allegazione, di seguito al ricorso, di copia degli atti ritenuti strumentali allo scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)