Sez. 3, Sentenza n. 326 del 16/01/1987 (Rv. 450079 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - DEPOSITO IN CANCELLERIA DI UN ATTO DI CITAZIONE - POTERI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - DEPOSITO IN CANCELLERIA DI UN ATTO DI CITAZIONE - POTERI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro e trattate secondo lo stesso nella prima fase, qualora venga, depositato presso la cancelleria del giudice del gravame un atto di citazione (notificato alla controparte) invece del ricorso, il Presidente del tribunale - poiché il modello procedimentale da applicare, in dipendenza della natura della controversia, non è rimesso alla scelta della parte, ma è soggetto, anche in appello, al controllo del giudice - non può limitarsi a nominare il giudice istruttore lasciando inalterata la data fissata dalla parte per l'udienza di prima comparizione, ma deve stabilire d'ufficio, ex novo, l'udienza di discussione davanti al collegio, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 435, primo comma, cod. proc. civ. (V 2054/81, mass n 412776).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)