Sez. L, Sentenza n. 2054 del 09/04/1981 (Rv. 412776 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - DEPOSITO IN CANCELLERIA DI UN ATTO DI CITAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - POTERI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - DEPOSITO IN CANCELLERIA DI UN ATTO DI CITAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - POTERI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE.*
Nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, l'appello va proposto con il deposito in cancelleria del ricorso nei termini perentori fissati dalla legge, ma tale requisito puo dirsi validamente soddisfatto anche con il deposito di un atto di citazione, purche pero sia avvenuto nei suddetti termini e purche tale atto contenga la specificazione dei motivi di gravame, rimanendo, di per se, irrilevante la notificazione previamente effettuata all'appellato. In questa ipotesi, il Presidente del tribunale, anziche limitarsi a nominare il giudice istruttore, lasciando fissata l'udienza di comparizione indicata dalla parte, deve anche stabilire ex novo l'udienza di discussione innanzi al collegio in ottemperanza di quanto disposto dall'art 435, comma primo, cod proc civ; qualora, mancando tale provvedimento, abbia corso la procedura ordinaria, ai fini della tempestivita del gravame deve farsi riferimento al momento dello avvenuto deposito dell'atto di impugnazione in cancelleria, ancorche rivestito della Forma della citazione, ed ancorche effettuato per la iscrizione della causa a ruolo. (Conf 5340/79, mass n 401928; (Conf 4226/79, mass n 400747; (Conf 1820/79, mass n 398195).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)