Sez. 1, Sentenza n. 16 del 04/01/1978 (Rv. 389297 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA PA - NECESSITA - LIMITI - ILLEGITTIMITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - SUFFICIENZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA PA - NECESSITA - LIMITI - ILLEGITTIMITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - SUFFICIENZA.*
La regola secondo cui l'illiceita di una condotta, quale fonte generatrice di un danno risarcibile, esige sempre - oltre a un rapporto di causalita materiale - anche l'imputabilita psicologica al soggetto della condotta stessa, vale anche nei confronti della pubblica amministrazione, rispetto alla quale deve percio essere accertata la concreta ed effettiva esistenza dell'elemento psicologico, salvo che la lesione del diritto soggettivo posto a fondamento dell'Azione di risarcimento non derivi da un atto amministrativo dichiarato illegittimo: in tal caso, infatti, poiche l'atto amministrativo postula di per se che esso sia stato emanato nell'Esercizio del potere, che ha necessariamente e intrinsecamente il carattere della volontarieta, e sufficiente accertare la sua illegittima (e volontaria) emanazione perche ne derivi automaticamente l'accertamento dell'imputabilita psichica, senza che occorra indagare in proposito in modo autonomo e distinto, non essendo richiesta anche la coscienza della compiuta illegalita. (V 814/67, mass n 326914).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)