Sez. 1, Sentenza n. 814 del 02/05/1967 (Rv. 326914 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - COMPORTAMENTO DELLA PA LESIVO DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - ELEMENTO PSICOLOGICO - NECESSITA.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - COMPORTAMENTO DELLA PA LESIVO DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - ELEMENTO PSICOLOGICO - NECESSITA.*
L'illiceita di una condotta, quale fonte generatrice di un danno risarcibile, esige non solo un rapporto di causalita materiale, ma anche l'imputabilita psicologica al soggetto della condotta (art 2043 cod civ). tale principio fondamentale e applicabile anche nei confronti della pa, quando si discuta di un mero comportamento della stessa, rispetto al quale occorre accertare, ai fini di una pronuncia sul risarcimento del danno, il dolo o la colpa dell'amministrazione. (nella specie, annullato dalla commissione provinciale delle imposte un accertamento per 'profitti di regimè, l'amministrazione finanziaria aveva, senza alcuna ragione giustificatrice oggettiva, mantenuto il sequestro dei beni del presunto debitore d'imposta. I giudici di merito avevano svolto indagini sulla colpa dell' amministrazione, escludendola, ed il supremo collegio, nel rigettare il ricorso, ha enunciato il principio di cui innanzi).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)