Sez. L, Sentenza n. 3273 del 29/06/1978 (Rv. 392697 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INVALIDITA PENSIONABILE - NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO IN APPELLO - MERA FACOLTA DEL GIUDICE DEL MERITO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INVALIDITA PENSIONABILE - NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO IN APPELLO - MERA FACOLTA DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Anche nelle controversie in materia di invalidita pensionabile la nomina del consulente tecnico in appello e puramente facoltativa, in quanto il dovere del giudice di valutare gli aggravamenti di malattia e le infermita sopravvenute nel corso del giudizio non comporta altresi l'Obbligo di procedere d'ufficio ai relativi accertamenti, in Mancanza di specifiche deduzioni dell'interessato. (Conf 364/78, mass n 389664; (Conf 107/78, mass n 389399).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)