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Sez. L, Sentenza n. 364 del 26/01/1978 (Rv. 389664 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - CONTROVERSIE IN MATERIA PREVIDENZIALE - RINNOVO DELLA CONSULENZA TECNICA IN APPELLO - FACOLTATIVITA.*
Stato
decisa il 1978-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389664-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - CONTROVERSIE IN MATERIA PREVIDENZIALE - RINNOVO DELLA CONSULENZA TECNICA IN APPELLO - FACOLTATIVITA.*

Dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, sul nuovo rito delle cause di lavoro, la nomina di un consulente tecnico in grado d'appello, anche nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, e sempre facoltativa, ai sensi degli artt 441 e 442 cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della citata legge. Tale principio non soffre deroga nelle controversie in materia di invalidita pensionabile, in quanto il dovere del giudice di valutare gli aggravamenti di malattia e le infermita sopravvenute nel corso del giudizio, ai sensi dell'art 149 (nuovo testo) disp att cod proc civ, postula specifiche deduzioni in proposito da parte dell'interessato, e, pertanto, non si traduce nell'Obbligo di accertare d'ufficio l'insorgenza di quei fatti. (Conf 4744/76, mass n 383485; (Conf 4064/76, mass n 382731; (Conf 483/76, mass n 379141).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)