Sez. 1, Ordinanza n. 18319 del 16/09/2005 (Rv. 583325 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Regolamento di competenza - Richiesta del giudice delegato per l'individuazione dell'ufficio competente alla dichiarazione di fallimento - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Il regolamento di competenza richiesto dal giudice delegato, al fine di risolvere il conflitto di competenza territoriale in ordine all'ufficio cui spetta la pronuncia dichiarativa di fallimento, è inammissibile, trattandosi di organo privo di " potestas judicandi " ed appartenendo il relativo potere al tribunale, in composizione collegiale, cui per legge spetta la decisione sulla quale il regolamento stesso viene richiesto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)