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Sez. 1, Sentenza n. 7330 del 12/07/1999 (Rv. 528518 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Debitore contro il quale sia stata presentata istanza di fallimento - Decreto di convocazione - Regolamento di competenza - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Successiva dichiarazione di incompetenza territoriale del tribunale adito - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528518-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il regolamento di competenza può essere proposto soltanto contro le sentenze, ovvero contro quei provvedimenti che pur non rivestendo la forma della sentenza abbiano una portata decisoria e siano suscettibili di incidere con gli effetti del giudicato su un conflitto di diritti soggettivi. Tale non può ritenersi il decreto di convocazione del debitore, contro il quale sia stata presentata domanda di fallimento per essere sentito in camera di consiglio, trattandosi di un provvedimento che oltre a provenire da un organo privo di "potestas iudicandi" (quale è il giudice delegato al fallimento) è privo in assoluto di carattere decisorio, assolvendo ad una funzione meramente interlocutoria ed ordinatoria, senza contenere alcuna pronuncia, neppure implicita, sulla competenza, sicché il provvedimento stesso non preclude l'eventuale successiva dichiarazione di incompetenza territoriale del tribunale adito, la quale può essere sollecitata dal debitore senza il rispetto di forme particolari o di limiti temporali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)