Sez. L, Sentenza n. 3695 del 25/03/1992 (Rv. 476434 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - In genere | Per situazione obiettiva di forza maggiore non imputabile al datore di lavoro e determinante l'impossibilità della prestazione lavorativa - Liceità - Per situazione rientrante nel normale rischio di impresa - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - In genere
Anche per le imprese artigiane, escluse come tali dagli interventi di integrazione salariale, la sospensione del rapporto di lavoro del dipendente con conseguente esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva è giustificata, secondo i principi generali, soltanto dalla sussistenza di una situazione obiettiva di forza maggiore che, non imputabile al datore di lavoro, determini l'impossibilità della prestazione lavorativa; questa non può essere determinata da situazioni che rientrano nella sfera del normale rischio di impresa, come nell'ipotesi di mere difficoltà di gestione connesse a calo delle commesse e crisi economiche congiunturali e strutturali. Pertanto, in presenza di tali eventi, il datore di lavoro, salva la possibilità di una temporanea sospensione del rapporto concordata con i dipendenti (o con i rappresentanti sindacali che ne abbiano avuto specifico mandato), deve scegliere fra la perdita delle maestranze, con recesso dal rapporto "ad nutum" (nei casi consentiti dalla legge) o per giustificato motivo (ex articolo 3 della legge n. 604 del 1966) con preavviso ed indennità di anzianità, ed il mantenimento delle maestranze medesime con prosecuzione del rapporto ed integrale pagamento della prestazione lavorativa non utilizzata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)