Sez. L, Sentenza n. 5101 del 10/04/2002 (Rv. 553629 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Sospensione unilaterale dal rapporto da parte del datore di lavoro - Impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale - Sussistenza - Necessità - Conseguenze - Fattispecie relativa a sospensione del rapporto per esaurimento del lavoro di un cantiere edile.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale. Ne consegue che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. (Fattispecie relativa a sospensione unilaterale del rapporto di lavoro e della corresponsione della retribuzione effettuata dal datore di lavoro, in assenza della concessione del richiesto trattamento di integrazione salariale, per esaurimento del lavoro di un cantiere edile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 1, Legge 03/02/1963 num. 77 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)