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Sez. 1, Sentenza n. 2489 del 15/04/1985 (Rv. 440327 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ AGGIUNTIVA EX ART. 17, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - USUFRUTTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO ESPROPRIATO - SPETTANZA DELL'INDENNITÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440327-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ AGGIUNTIVA EX ART. 17, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - USUFRUTTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO ESPROPRIATO - SPETTANZA DELL'INDENNITÀ.*

L'art. 17, secondo comma, della legge n. 865 del 1971 il quale attribuisce una indennità aggiuntiva di espropriazione ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni e ai compartecipi che siano costretti ad abbandonare il terreno a causa dell'espropriazione, è applicabile non solo ai soggetti espressamente indicati, ma a tutti coloro che, essendo coltivatori diretti del fondo espropriato, sono privati per effetto dell'espropriazione dell'oggetto della loro attività lavorativa e, quindi, pure all'usufruttuario del fondo che ne sia coltivatore diretto.*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)