Sez. 1, Sentenza n. 2489 del 15/04/1985 (Rv. 440327 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ AGGIUNTIVA EX ART. 17, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - USUFRUTTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO ESPROPRIATO - SPETTANZA DELL'INDENNITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ AGGIUNTIVA EX ART. 17, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - USUFRUTTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO ESPROPRIATO - SPETTANZA DELL'INDENNITÀ.*
L'art. 17, secondo comma, della legge n. 865 del 1971 il quale attribuisce una indennità aggiuntiva di espropriazione ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni e ai compartecipi che siano costretti ad abbandonare il terreno a causa dell'espropriazione, è applicabile non solo ai soggetti espressamente indicati, ma a tutti coloro che, essendo coltivatori diretti del fondo espropriato, sono privati per effetto dell'espropriazione dell'oggetto della loro attività lavorativa e, quindi, pure all'usufruttuario del fondo che ne sia coltivatore diretto.*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)