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Sez. 1, Sentenza n. 3805 del 09/05/1990 (Rv. 467048 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ AGGIUNTIVA EX ART. 17 SECONDO COMMA DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - MEMBRO DELLA COMUNIONE TACITA FAMILIARE, COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO ESPROPRIATO - SPETTANZA DELL'INDENNITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467048-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ AGGIUNTIVA EX ART. 17 SECONDO COMMA DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - MEMBRO DELLA COMUNIONE TACITA FAMILIARE, COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO ESPROPRIATO - SPETTANZA DELL'INDENNITÀ.*

L'art. 17, comma secondo, della legge n. 865 del 1971, il quale attribuisce una indennità aggiuntiva di espropriazione ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipi che siano costretti ad abbandonare il terreno a causa dell'espropriazione, è applicabile non solo ai soggetti espressamente indicati ma proporzionalmente a tutti coloro che essendo coltivatori diretti del fondo espropriato, siano privati, per effetto dell'oblazione, della loro attività lavorativa e, quindi, pure ai membri della comunione tacita familiare, dediti alla coltivazione del fondo medesimo. (V 2489/85, mass n 440327).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)