Sez. 2, Sentenza n. 37693 del 04/06/2014 Cc. (dep. 15/09/2014) Rv. 260782 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Pattuizione illecita - Pagamenti effettuati in esecuzione dell'illecita pattuizione - "Post factum" della pattuizione - Esclusione - Momento consumativo - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
Il delitto di usura si atteggia a reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile dell'illecita pattuizione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto configurarsi un nuovo fatto di usura nei confronti dell'imputato che, già rinviato a giudizio per il reato di usura, aveva tentato di incassare le cambiali rimaste in suo possesso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)