Sez. 2, Sentenza n. 33871 del 02/07/2010 Ud. (dep. 17/09/2010) Rv. 248132 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Pattuizione illecita - Pagamenti effettuati in esecuzione dell'illecita pattuizione - "Post factum" della pattuizione - Esclusione - Momento consumativo - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
Il reato di usura rientra nel novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perchè i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile dell'illecita pattuizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)