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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 143 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-27, depositata il 1988-02-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:143
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10342

  • Cose, opere ed effetti militari
  • Distruzione o deterioramento colposo
  • Pena detentiva
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • Cod. pen. mil. pace, artt. 169 e 170.
  • Cost., artt. 2, 3, 13, 52.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale che sia stata già dichiarata inammissibile, quando non vengano addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 52 Cost. - degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui comminano la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari). - cfr. S. n. 280/1987.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.169 e 170 del codice militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1987 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 14 luglio 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace, nella parte in cui comminano la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che la questione è già stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 280 del 1987 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla Corte;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 14 luglio 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze