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Sez. 5 - , Sentenza n. 22062 del 12/07/2022 (Rv. 665328 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Irap - Base imponibile - Riduzione del cuneo fiscale - Società "in house providing" - Automatica esclusione dal beneficio - Insussistenza - Verifica giudiziale della natura del rapporto - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665328-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di Irap, le società "in house providing" non sono automaticamente escluse dall'applicazione del beneficio fiscale della riduzione della base imponibile, di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla l. n. 296 del 2006, poiché tale disposizione, postulando la concorrenza dei due presupposti della "concessione" e della "tariffa", richiede che sia previamente verificata la natura del rapporto, se derivante da appalto o da concessione, avendo l'esclusione lo scopo di evitare la potenziale sovracompensazione conseguente al fatto che, nella determinazione della tariffa, si è già tenuto conto dell'onere fiscale.

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 1 com. 1 lett. 1 CORTE COST., 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 1 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)