Sez. 5 - , Sentenza n. 41282 del 22/12/2021 (Rv. 663452 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP | Base imponibile - Riduzione del cuneo fiscale - Imprese sottratte a tale regime - Art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 - Elencazione tassativa - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP
In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, va escluso per le sole imprese che svolgono attività regolamentata nei settori ivi indicati (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti), in forza di una concessione traslativa e con predeterminazione tariffaria del corrispettivo che tenga conto del costo fiscale dell'IRAP e sia sensibile alle variazioni di tale costo, in quanto in detti settori la tariffa tiene conto specificamente di detto costo.
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1996 num. 296 art. 1 com. 266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)