Sez. 3 - , Sentenza n. 8669 del 04/04/2017 (Rv. 645852 - 02)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Disdetta del locatore alla prima scadenza, intimata con comunicazione invalida – Successiva pattuizione di aumento del canone in violazione dell’art. 32 della l. n. 392 del 1978 – Nullità – Sussistenza – Configurabilità di una transazione – Irrilevanza - Ragioni.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, ove il proprietario intimi la disdetta per la prima scadenza con comunicazione invalida, la successiva scrittura con la quale le parti concordino la prosecuzione del contratto per altri sei anni, ma con un canone notevolmente maggiorato, è nulla, ai sensi degli artt. 32 e 79 della l. n. 392 del 1978, ancorchè sia qualificata come una transazione con cui il locatore rinuncia ad attivarsi per il rilascio dell’immobile a fronte di un aumento del canone, trattandosi in realtà di accordo contrario alla norma imperativa dettata dall'art. 32 citato, finalizzato al raggiungimento di un risultato non consentito e riguardante un diritto non disponibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)