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Sez. 3, Sentenza n. 23910 del 09/11/2006 (Rv. 592625 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Sanzione di nullità prevista dall'art. 79 della legge n. 392 del 1978 (ancora in vigore per le locazioni relative ad immobili adibiti ad uso non abitativo) - Applicabilità agli accordi transattivi incidenti su situazioni giuridiche e patrimoniali già sorte e disponibili - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592625-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE

Le parti di un contratto di locazione possono definire transattivamente la lite tra loro pendente relativa all'ammontare del canone e alla durata del rapporto, convenendo una differente scadenza per il rilascio dell'immobile e un diverso maggiore corrispettivo per il suo godimento, e la transazione così conclusa, rimanendo irrilevanti i motivi e gli interessi sottesi al raggiungimento di tale accordo sopravvenuto, non è nulla per contrarietà al disposto dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978 (ancora in vigore limitatamente alle locazioni non abitative per effetto dell'art. 14, quarto comma, della legge n. 431 del 1998), poiché tale norma, volta ad evitare l'elusione dei diritti del conduttore a mezzo di rinuncia preventiva ad essi, non esclude la possibilità di disporre dei diritti stessi, una volta che i medesimi siano già sorti.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)