Sez. 2, Sentenza n. 4195 del 18/07/1984 (Rv. 436146 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - LEGITTIMITÀ DELL'USO DA PARTE DI CIASCUN CONDOMINO - CRITERI DI VALUTAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - LEGITTIMITÀ DELL'USO DA PARTE DI CIASCUN CONDOMINO - CRITERI DI VALUTAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'uso da parte di ciascun condomino - nonché del locatario che da quest'ultimo ha causa - della cosa comune e delle parti comuni di una cosa è sottoposto, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., al divieto di alterare la destinazione della cosa comune, nonché a quello di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, con preminenza dell'osservanza del primo divieto potendosi avere salvaguardia degli interessi dei condomini solo col rispetto della destinazione attualmente impressa alla cosa comune. L'accertare se gli Atti e le opere dei singoli condomini, miranti ad una intensificazione del proprio godimento della cosa comune, siano conformi o meno alla destinazione della cosa comune, è compito del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimità se congruamente motivato. (in applicazione del principio di cui alla massima, è stata ritenuta corretta la decisione del giudice del merito che, sulla base di una norma del regolamento di condominio che prevedeva una espressa autorizzazione condominiale, ha affermato che l'apposizione di cartelloni pubblicitari sulla facciata non può essere considerata esplicazione del normale uso di godimento della cosa).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1570, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)