Sez. 2, Sentenza n. 3819 del 06/06/1988 (Rv. 459048 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - REGOLAMENTO CONDOMINIALE - DIVIETO DI ACCESSO AI VIALI INTERNI DI VEICOLI PESANTI - VALIDITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - REGOLAMENTO CONDOMINIALE - DIVIETO DI ACCESSO AI VIALI INTERNI DI VEICOLI PESANTI - VALIDITÀ.*
Ai sensi dell'art. 1102, primo comma, cod. civ., l'uso della cosa comune da parte del singolo partecipante al condominio è consentito in conformità alla destinazione della cosa stessa, considerata non già in astratto con esclusivo riguardo alla sua consistenza bensì con riguardo alla complessiva entità delle singole proprietà individuali cui la cosa comune è funzionalizzata; pertanto, la norma anzidetta non è violata, in danno dei proprietari di locali commerciali ubicati nei viali interni di un complesso condominiale a prevalente destinazione abitativa, dalla disposizione del regolamento di condominio che vieti l'accesso di veicoli pesanti nei detti viali, comportando una non pregiudizievole limitazione dell'uso della cosa comune per il contemperamento dell'utilizzazione delle proprietà individuali in conformità alle relative destinazioni. (V 6192/84, mass n 437835; (V 4195/84, mass n 436146; (V 1789/83, mass n 426642; (V 2843/66, mass n 325410).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)