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Sez. 3, Sentenza n. 2445 del 24/07/1971 (Rv. 353430 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DENUNZIA DEL PROCURATORE - NELLE MORE FRA GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E DI APPELLO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - MODALITA.*
Stato
decisa il 1971-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353430-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DENUNZIA DEL PROCURATORE - NELLE MORE FRA GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E DI APPELLO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - MODALITA.*

Il procuratore costituito per la fase di primo grado, e che appunto in tale sua veste abbia ricevuto la notificazione dell'appello, puo validamente rendere noto l'evento interruttivo relativo al proprio cliente o con comunicazione allo stesso ufficiale giudiziario che procede alla predetta notificazione o con separata notificazione alla controparte oppure con dichiarazione opportunamente verbalizzata nel giudizio di secondo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)