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Sez. 1, Sentenza n. 17927 del 25/11/2003 (Rv. 568440 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto - Evento interruttivo - Fallimento della parte rappresentata - Mancata comunicazione all'ufficiale giudiziario notificante - Effetti - Validità della notificazione - Estensione del principio all'appello e al ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568440-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO

Il principio in forza del quale, ai sensi degli artt. 138, secondo comma, e 141 cod. proc. civ., la notificazione deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del domiciliatario, anche quando questi rifiuti di ricevere l'atto, allegando, ad esempio, la rinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando, qualora tali eventi non siano stati comunicati, ovvero siano stati comunicati senza porre il notificante in grado di eseguire la notificazione altrove, trova applicazione pure con riguardo all'appello ovvero al ricorso per cassazione. Ciò comporta, nel caso di rifiuto del domiciliatario della parte di cui sia intervenuta dichiarazione di fallimento, di ricevere la notificazione della sentenza di appello, senza aver reso noto l'evento interruttivo, e senza rendere all'ufficiale giudiziario alcuna formale dichiarazione al riguardo, che la notifica è validamente eseguita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)