Sez. 2, Sentenza n. 2983 del 06/07/1977 (Rv. 386530 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - GIUDIZIO DI DIVISIONE EREDITARIA - CARATTERE UNITARIO - SINGOLE FASI - RELATIVE SENTENZE - CARATTERE DEFINITIVO - ESCLUSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - GIUDIZIO DI DIVISIONE EREDITARIA - CARATTERE UNITARIO - SINGOLE FASI - RELATIVE SENTENZE - CARATTERE DEFINITIVO - ESCLUSIONE.*
Sia nel sistema processuale vigente, che in quello anteriore, il giudizio di divisione ereditaria, pur potendo presentare una molteplicita di fasi per la risoluzione delle varie controversie che possono sorgere via via tra i condividenti, presenta tuttavia un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente per oggetto l'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario e la sua trasformazione in un diritto di proprieta esclusiva su una corrispondente porzione di beni: pertanto, finche tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le eventuali sentenze che concludono le singole fasi hanno solo carattere strumentale e non possono considerarsi definitive rispetto al giudizio nel suo complesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 785
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)